DAL 1^ LUGLIO 2017 l’AGENZIA DELLE ENTRATE PIGNORA IL CONTO CORRENTE /DEPOSITI/INVESTIMENTI IN TITOLI

Dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate che incorporerà l’attuale Equitalia, potrà consultare l’Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione. Ed inoltre potrà consultare le banche dati dell’INPS per acquisire le informazioni relativi ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi, indennità ecc.

Ciò è previsto dall’articolo 3 del D. L 193/2016 convertito nella Legge n. 225/2016.

Nella procedura ordinaria:

in primis  deve essere  notificato  l’atto esecutivo, ad esempio la sentenza, successivamente deve   notificato l’atto di precetto, mediante il quale intima il debitore ad assolvere al pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto.

Trascorsi dieci giorni senza che il debitore paghi, il creditore può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore e sia alla banca per un importo uguale a quello risultante dall’atto maggiorato del cinquanta per cento.

Nel momento in cui la banca riceve la notifica dell’atto di pignoramento dovrà:

  1. bloccare le somme del conto corrente e lasciarle disponibili fin quando il giudice non si pronuncia;
  2. rendere al creditore, la dichiarazione del terzo, mediante la quale comunica che le somme pignorate sono disponibili sul conto corrente.

Le procedura cambia dal 01/07/2017 nel momento in cui a riscuotere le somme  è il Fisco.

In tal caso non è richiesta l’autorizzazione del giudice.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel momento in cui notifica la cartella di pagamento, essendo un atto esecutivo equiparabile al precetto, non deve promuovere la citazione in giudizio del terzo e attendere l’udienza ma potrà pignorare il conto corrente, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Nella prassi l’ente di riscossione notifica l’atto di pignoramento in primis all’istituto bancario e dopo al debitore, invitando quest’ultimo a pagare l’importo entro il termine di 60 giorni.

Se il debitore non assolve al pagamento della somma dovuta entro il termine citato, il Fisco chiederà alla banca di versare il dovuto senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale

La nuova normativa del DL 193/2016 SARA’ DEVASTANTE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI

IN QUANTO, IN MANIERA AUTOMATICA, IL FISCO POTRA’ PRELEVARE LE SOMME DISPONIBILI SUL CONTO CORRENTE. Comunque il CONTRIBUENTE, potrà PRESENTARE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO l’istanza di rateizzazione. Una volta ottenuta l’accettazione della dilazione e pagata la prima rata, potrà presentarla all’Ente per ottenere lo sblocco.

 

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