Comunione: sono illegittimi i lavori eseguiti solo da alcuni comproprietari che hanno alterato la destinazione del bene in comunione. Tribunale Rieti, 04/02/2019, n.100

Va dichiarata l’illegittimità, perché in violazione dell’art. 1102, I co., c.c., dei lavori eseguiti solo da alcuni comproprietari che abbiano palesemente alterato la destinazione dell’area in comunione – originariamente un’aia lastricata in ciottoli e destinata al passaggio di uomini e veicoli a sola trazione animale, in seguito trasformata in una vera e propria strada con passaggio anche di mezzi a motore – che allo stesso tempo abbiano impedito ai comunisti di poter continuare ad utilizzare il fondo in conformità alla originaria destinazione agricola. In conseguenza di ciò, va accolta la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 c.c., ed i comproprietari dovranno essere condannati, in solido tra loro, all’immediato ripristino dello status quo ante, mediante rimozione delle opere eseguite e ripristino della situazione esistente precedentemente.

 

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