Prima dell’ipoteca esattoriale l’Agenzia deve procedere al contraddittorio preventivo. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 5577/19; depositata il 26 febbraio).
La Cassazione ha chiarito che prima di iscrivere l’ipoteca l’amministrazione finanziaria per mezzo dell’agenzia della riscossione deve procedere ad un contraddittorio preventivo, pena la nullità dell’iscrizione stessa. La Corte di Cassazione ha affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass. Civ., Sez. Un.,18 settembre 2014, n. 19667).
Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (Cass. Civ.,Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667). Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”, non innova soltanto la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha una reale “valenza interpretativa”.
La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, da quelle con cui si evidenziava “sostanzialmente” il mancato invio della comunicazione dell’avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587). Nella specie, il contribuente si è lamentato proprio della mancata comunicazione dell’avviso, da parte dell’Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, al fine di attivare il contraddittorio endo-procedimentale.
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