NOVITA’ ASSOLUTA PER LE CRISI D’IMPRESA: LE PROCEDURE D’ALLERTA
La riforma del diritto fallimentare è frutto di un lavoro di esperti della materia (Commissione Rordorf) che hanno cercato di adattare il diritto concorsuale alla situazione economica, finanziaria e sociale nel momento di profonda crisi della finanza e dell’industria. Il lavoro è iniziato con la legge delega numero 155/2017 e si è concluso con il decreto delegato recentemente approvato dal governo (DLGS. 12/01/19 n.14) e denominato “codice della crisi dell’impresa”.
Molti sono i cambiamenti che la riforma ha apportato rispetto all’attuale disciplina (legge fallimentare). Molte di queste disposizioni entreranno in vigore solo 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il14/08/2020 e tra le novità più importanti ci sono le cosiddette procedure di allerta. Rientrano tra le categorie citate sia gli indicatori di crisi che l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societario e dei creditori qualificati.
Nello specifico gli indicatori della crisi sono degli indici degli equilibri economico patrimoniali e finanziari. Questi ultimi dovranno essere rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e al suo settore di attività e dovranno prendere in considerazione “l’anzianità dell’impresa”. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato deputato dal Codice della Crisi, alla elaborazione, tenuto conto delle migliori prassi aziendali nazionali ed internazionali, degli indicatori significativi, quest’ultimi dovranno misurare la sostenibilità dell’indebitamento aziendale, i flussi di cassa che l’impresa potrà generare per garantire pagamenti dei debiti. La verifica degli equilibri dovrà essere effettuata nel corso della vita dell’impresa dagli organi di controllo, dal Revisore dei Conti e dalle Società di Revisione che dovranno inoltre controllare, l’adeguato assetto organizzativo.
Ma cosa si intende per equilibrio economico-finanziario? L’azienda come qualsiasi soggetto organizzato, deve essere in equilibrio da un punto di vista economico: essa è in equilibrio economico quando i ricavi sono maggiori dei costi ed è in equilibrio, da un punto di vista finanziario quando le entrate sono maggiori delle uscite o meglio quando produce flussi di cassa positivi.
Diversi sono gli indicatori economici finanziari che individuano lo stato di squilibrio-equilibrio aziendale. Gli organi di controllo dovranno segnalare lo stato di squilibrio in un primo momento all’organo amministrativo. In caso di mancata risposta o in caso di mancata adozione di misure necessarie da parte di quest’ultimo, gli organi di controllo dovranno segnalare, senza indugio, all’Organismo di Composizione della Crisi Impresa(OCRI), istituito presso la Camera del Commercio Industria e Agricoltura. Quest’ultimo organismo ha le seguenti funzioni:
1) ricevere comunicazioni da parte degli Amministratori, Organi di Controllo e dei creditori qualificati;
2) convoca il debitore e rileva stato di crisi
3) individua con il debitore le misure per porre rimedio allo stato di crisi entro un termine stabilito non superiore a tre mesi.
Se il debitore entro questo tempo, non riesce a concludere un accordo, l’OCRI in composizione collegiale invita il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei crediti). Alcuni creditori come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agenzia di Riscossione hanno l’obbligo di segnalazione, pena la perdita del privilegio generale o speciale o il diritto alla riscossione dell’aggio. La segnalazione va fatta all’OCRI, quando il debitore supera un ammontare di imposte o di contributi non versati individuati dal codice e aggiornati periodicamente.
Come già accennato la riforma entra in vigore fra un anno e mezzo, ma le aziende devono cominciare a verificare la propria struttura organizzativa, i propri equilibri-squilibri economici e finanziari, ed infine monitorare eventuali tardivi pagamenti di imposte e contributi. In caso contrario, con i meccanismi introdotti dalla riforma della crisi saranno costretti da soggetti terzi, dagli Organi di Controllo e dai creditori pubblici qualificati di accedere in primis alla procedura della composizione della crisi e successivamente in caso di insuccesso ad una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
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