LEGGE DOPO DI NOI.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, in una decisione risalente al 2017, con riguardo all’istanza di un amministratore di sostegno, ha autorizzato questo ultimo ad istituire un Trust, individuando come beneficiario il soggetto amministrato, affetto da una grave disabilità, richiamando la legge n.112/2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare – “Dopo di Noi”).
Il Giudice Tutelare accogliendo la richiesta, ha argomentato che il trust è un istituto compatibile con il nostro ordinamento giuridico, secondo la previsione della Convenzione dell’AJA dell’1.7.1985, entrata in vigore nel 1992 e secondo il disposto dell’articolo 2645 ter codice civile, rilevando la meritevolezza degli interessi perseguiti, realizzati e realizzabili per la tutela dei soggetti con disabilità.
La normativa “Dopo di noi” si applica nei casi in cui la persona soffra di una disabilità grave, secondo i parametri dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in ragione anche delle agevolazioni fiscali, che il Legislatore ha voluto riconoscere a questa categoria di soggetti.
In ogni caso lo strumento di protezione patrimoniale e di progetto di vita assistenziale, può essere utilizzato in via anticipatoria rispetto all’apertura di eventuali procedimenti di volontaria giurisdizione, definendo i criteri e le regole da seguire, sempre modificabili secondo quanto statuito nello stesso Trust e che il Giudice della Volontaria Giurisdizione, non può in alcun modo alterare, nel rispetto della volontà delle parti, salvo l’applicazione delle norme del nostro ordinamento per i provvedimenti di sua competenza ed in ogni caso dei principi generali.

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