Reato di cui all’art. 570-bis cod.pen.- Si configura anche nei confronti dell’ex convivente che non versa il contributo al mantenimento al figlio nato fuori dal matrimonio.

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza del 56080 del 2018 fornisce  l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile,  dell’art. 570-bis cod. pen. includendo tra  le violazione degli obblighi di natura economica anche quelli riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
Utilizzando gli strumenti interpretativi è infatti possibile non limitarsi al mero dato letterale dell’art. 570 bis cod. pen., che prevede quale soggetto attivo “il coniuge”, ricomprendendo nell’alveo del penalmente rilevante anche le condotte poste in essere dai genitori privi della qualità di coniuge, salvaguardando al contempo ¡I divieto di analogia in malam partem.
L’intervento normativo che ha condotto all’introduzione della riserva di codice si è espressamente fondato sul principio della mera trasposizione di fattispecie incriminatrici, già esistenti nella legislazione speciale, all’interno del codice penale.
Tale indicazione, che costituiva un espresso limite per il legislatore delegato, può essere rispettata solo giungendo alla conclusione della perdurante integrazione del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. anche nel caso in cui la condotta sia posta in essere dal mero convivente non coniugato. In particolare, deve ritenersi che l’art. 4 legge n.54 del 2006, pur a seguito degli interventi che hanno avuto ad oggetto l’assetto originario della normativa, sia rimasto in vigore e, con specifico riguardo all’ambito penale, funga da clausola di estensione della responsabilità penale per l’omesso adempimento degli obblighi nascenti dall’affidamento condiviso anche nei confronti dei genitori di figli nati al di fuori del matrimonio. Il rinvio contenuto nell’art. 4 alla ‘presente legge’ deve essere, pertanto, inteso non già come un rinvio statico (recettizio) al dato formale e, quindi, all’art. 3 della stessa legge, effettivamente abrogato, bensì come un rinvio dinamico (non recettizio) al contenuto dell’art. 3 , trasfuso nell’art. 570-bis cod. pen..

 

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