Confitto d’interessi dell’amministratore.

Cass. Civ. – Sez. III – 19 dicembre 2016, n. 26097, sent. 

Il contratto  concluso dall’amministratore non ricade nella previsione di nullità di cui all’art. 1418, comma 1, c.c., ma può essere annullato in ragione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Secondo la S.C., tuttavia, questa nullità virtuale per violazione di norme penali è censurabile: non è possibile ritenere la nullità dell’atto di autonomia privata solo perché posto in essere in violazione di una norma penale. In particolare, con riferimento all’art. 2624, l’oggetto di tutela non è la difesa del patrimonio sociale ma il rispetto del dovere di fedeltà e di imparzialità dei suoi organi, a fronte di atti suscettibili di trasformarsi in strumenti di abuso di posizioni dominanti; in un simile contesto, la norma penale non può considerarsi di ordine pubblico, anche in considerazione del fatto che solo la società è in grado di valutare, in concreto, se il proprio amministratore abbia agito in conflitto di interessi, cagionando un danno al patrimonio societario, e se pertanto convenga o meno mantenere in vita il negozio: il negozio di prestito o garanzia, concluso inviolazione dell’art. 2624 c.c. non è affetto da nullità, ma può essere annullato. Tale conclusione trova conferma anche dall’evoluzione normativa registrata con l’introduzione del reato di infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c., nel quale viene esplicitata la necessaria verifica della sussistenza in concreto del conflitto di interessi che, nel testo dell’art. 2624, era presunto dalla legge. Il principio. La Cassazione afferma, dunque, che: “L’atto posto in essere dall’amministratore della società in violazione del divieto dell’art. 2624 cod. civ. (nel testo vigente prima della sostituzione attuata con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61) non ricade nella previsione di nullità di cui all’art. 1418, comma primo, cod. civ., ma deve trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato”.

 

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