La sentenza di cassazione con rinvio rende la lite pendente.

In caso di sentenza di appello cassata con rinvio, ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, è dovuto un importo commisurato al 90% del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 84/2019 data a un contribuente in contenzioso con l’Agenzia delle entrate per un avviso di accertamento.

Dopo le pronunce delle Commissioni tributarie a lui favorevoli, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello. Volendo aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate (articolo 6, Dl 119/2018), chiede quale sia la somma da pagare, in considerazione del fatto che la norma non prevede il caso in cui entrambi i gradi di merito siano stati favorevoli al contribuente, la Corte suprema abbia annullato la sentenza di secondo grado per motivi processuali e i termini per la riassunzione non siano ancora spirati.

Infatti, per la definizione delle liti tributarie pendenti, è previsto il versamento di un importo commisurato al valore della controversia, diversificato in base allo stato e al grado di giudizio:

90%, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado

40%, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado

15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nella pronuncia di secondo grado

5%, in caso di controversie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Secondo l’Agenzia, la disciplina applicabile al caso rappresentato può essere desunta dalle norme processuali. In particolare, l’articolo 393 cpc dispone che, nei casi di mancata o intempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, “…l’intero processo si estingue” e – come statuito da Cassazione n. 17372/2002 – c’è “…conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso…”.

 

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