Il conducente è arrabbiato? Denuncia penale e ritiro della patente.

(TAR Lombardia, sez. I, sentenza n. 512/19; depositata l’11 marzo)

  Un autista è stato fermato dalla polizia locale ma ha perso il controllo aggredendo fisicamente gli operatori. Oltre alla denuncia penale gli organi di vigilanza hanno segnalato alla motorizzazione tutti i dettagli dell’episodio. Evidenziando in particolare la gravità del comportamento dell’utente stradale, il suo stato di alterazione da sostanze alcoliche e i problemi di tossicodipendenza. Contro il conseguente provvedimento di revisione della licenza di guida adottato ai sensi dell’art. 128 c.d.s. per verificare l’idoneità tecnica e psico-fisica dell’autista, l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. L’aggressione al personale della polizia municipale è ben evidenziata nel rapporto inoltrato alla motorizzazione che tra l’altro evidenzia l’alterazione del conducente e il suo stato di nervosismo alternato a momenti di tranquillità. Nella stessa relazione gli organi di vigilanza hanno anche evidenziato che il trasgressore risulta persona nota “con personalità borderline e problemi di tossicodipendenza e alcolismo”. Tutti questi elementi a parere del collegio giustificano l’adozione del provvedimento impugnato senza contradditorio. Non si tratta infatti di un provvedimento sanzionatorio, prosegue la sentenza, ma di una misura preventiva non necessariamente riferita ad una specifica violazione stradale. L’invio del rapporto della polizia alla motorizzazione si è reso doveroso a causa della reazione abnorme e incontrollata dell’autista che giustifica ampiamente ai sensi dell’art. 128 c.d.s. la verifica sull’idoneità tecnica e psico-fisica della sua idoneità alla guida.

 

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