Zona terremotata e sospensioni dei processi.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 marzo – 10 aprile 2019, n. 15824

L’art.49 del D.L. n. 189 del 2016, convertito con la L. 25 dicembre 2016, n. 229, ha disposto misure urgenti in relazione alle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed ha previsto la sospensione d’ufficio fino al 31 maggio 2017 dei processi pendenti in ogni stato e grado alla data del sisma (art. 49, comma 6).

A tale previsione generale si associa la sospensione ex lege dei termini perentori per lo svolgimento di attività processuali ed il rinvio d’ufficio dei processi ad una data successiva al 31 maggio 2017 delle udienze nelle quali risulti contumace l’imputato o assente una delle parti o dei lori difensori (art. 49, comma 7).

Il testo della legge prevede altresì che l’imputato possa rinunciare sia alla sospensione dei termini processuali, sia al rinvio d’ufficio delle udienze previsto nel caso di rilevazione di contumacia o assenza (art. 49, comma 8). La rinuncia è dunque prevista solo in relazione alla sospensione dei termini processuali e per il rinvio dell’udienza previsti dal comma 7; non è invece espressamente prevista in relazione alla sospensione generalizzata dei processi disposta nel comma 6.

Dal sistema si ricava pertanto che nonostante l’imputato si presenti all’udienza, il processo è, comunque, sottoposto alla sospensione generale prevista dal comma 6, e che, benché la rinuncia al differimento sia riferita solo ai casi di assenza o contumacia, tale generale espressione di volontà possa essere manifestata anche nel caso in cui l’imputato ed il suo difensore decidano di presenziare all’udienza, ferma la automatica sospensione dei processi prevista dal comma dell’art. 49, del testo di legge.

La Corte di Cassazione  ritiene infatti che nel caso in cui l’imputato ed il difensore si sono presentati all’udienza di un processo sottoposto a sospensione in relazione agli eventi sismici iniziati il 24 gennaio 2014, la effettiva celebrazione del processo è condizionata alla espressione della rinuncia alla sospensione. Nel caso di specie l’imputato ed il difensore si presentavano all’udienza, ma non rinunciavano alla sospensione che, invece, veniva espressamente richiesta.

 

 

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