PIR, nuovi chiarimenti delle Entrate.

Agevolate le quote di S.r.l. offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding. Solo dal momento in cui l’OICR raggiunge le soglie di investimento previste dalla normativa si potrà considerare applicabile il regime PIR. I due chiarimenti, in tema di piani individuali a lungo termine sono contenuti nelle Risposte a interpello n.96 e n.97 pubblicate venerdì 5 aprile dall’Agenzia delle Entrate.

Come noto, il regime agevolativo dei piani individuali a lungo termine, introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (art.1, commi da 100 a 114, L.232/2016), esenta i redditi di capitale e diversi percepiti, al di fuori di attività d’impresa, da persone fisiche residenti in Italia e rinvenienti da strumenti finanziari inseriti in un piano individuale di risparmio. Sono esclusi dall’esenzione i redditi di capitali e diversi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e di quelli derivanti da partecipazioni che sono considerate “qualificate”.

La nuova prassi chiarisce che possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un piano di risparmio a lungo termine gli investimenti in quote di S.r.l. offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti. Con riguardo alla detassazione del 30% della somma investita nel capitale sociale di una start-up innovativa, riconosciuta ai soggetti IRES, è precisato che l’agevolazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione (art.3, comma 1, D.M. 25 febbraio 2016). Le Entrate, sentito il Ministero per lo Sviluppo Economico, ritengono “agevolabile esclusivamente l’investimento in SFP che prevedono clausole di convertibilità in quote di start-up innovative, a condizione che la conversione abbia effettivamente luogo Laddove invece essi si configurassero come meri strumenti di credito, per quanto subordinati, non potranno considerarsi agevolabili”.

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, ai fini del regime PIR gli OICR possono considerarsi investimenti qualificati purché il relativo regolamento – o documentazione di offerta – riporti espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale pro tempore vigente in materia. L’Oicr, inoltre, deve raggiungere le soglie di investimento previste dalla normativa e, pertanto, solo a partire da tale momento si considererà applicabile il regime PIR. “Conseguentemente – si legge nella Risposta – il requisito temporale (holding period) inizia a decorrere da tale data (e non dalla sottoscrizione) ed eventuali redditi distribuiti all’investitore prima di tale momento non beneficeranno del regime di esenzione in esame”.

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