Incentivi per attrarre capitale umano.
Per gli impatriati, riduzione della base imponibile al 70 o 90% e semplificazione delle condizioni di accesso al regime. Per docenti e ricercatori, il trattamento agevolato può arrivare fino a 13 anni
L’articolo 5 del “decreto crescita” (Dl 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile) apporta importanti modifiche a due discipline finalizzate all’attrazione di capitale umano in Italia: il regime degli “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015) e quello per docenti e ricercatori (“rientro dei cervelli” – articolo 44, Dl 78/2010).
Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2019, quindi dal 2020:
potrà beneficiare della riduzione dell’imponibile dal 50 al 70% ovvero al 90% per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia
Sono semplificate le condizioni di accesso al regime (è ridotto a due anni il periodo minimo di residenza all’estero prima del trasferimento in Italia; non è più richiesto che si rivesta un ruolo direttivo o si possegga elevata qualificazione o specializzazione; non è più richiesto che l’attività lavorativa sia svolta presso un’impresa residente in Italia). Il regime è applicabile anche a chi avvia un’attività d’impresa. Il regime di favore è applicabile per altri cinque periodi d’imposta da parte dei lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e da quelli che, dopo il trasferimento in Italia o nei dodici mesi immediatamente precedenti, diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (l’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà). In entrambe le ipotesi, i redditi concorrono al reddito complessivo nella misura del 50%. Invece, per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, l’esenzione sale al 90%. L’accesso ai benefici è consentito anche ai non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i non iscritti all’Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.
Gli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, hanno svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, sono esclusi, ai fini delle imposte sui redditi, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 90%, per quattro periodi d’imposta a partire da quello di acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, ai fini Irap, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta.
Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2019, quindi dal 2020:
la durata del regime agevolato passa da quattro a sei anni
sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, l’applicazione del regime è estesa a:
otto anni, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che, dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei dodici mesi precedenti, diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (l’immobile può essere acquistato direttamente dal docente o ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà)
undici anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
tredici anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
l’accesso ai benefici è consentito anche ai docenti e ai ricercatori non iscritti all’Aire, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i docenti e i ricercatori non iscritti all’Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.
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