Cassazione SEZ. I ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2019, N. 5242 FAMIGLIA – FILIAZIONE – FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA’ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) – DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ – IN GENERE.

Azione di disconoscimento di paternità – Regime di imprescrittibilità dell’azione proposta dal figlio prevista dall’art. 244 c.c. novellato – Applicabilità ai giudizi pendenti.

L’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall’art. 244, quinto comma, c.c. come riformulato dall’art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 104, commi 7 e 9, del medesimo d.lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n.  14557 del 2014: L’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall’art. 244, quinto comma, cod. civ. come riformulato dall’art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 104, commi 7 e 9 del medesimo d.lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

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