CASSAZIONE SEZ. I ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2019, N. 5238 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OBBLIGAZIONI – IN GENERE. Contributi pubblici – Revoca – Recupero mediante ruolo – Ammissibilità – Fondamento.

E’ legittimo il recupero di contributi pubblici, prima erogati e poi revocati, mediante ruolo, servendosi dello strumento della cartella di pagamento, perché l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che la riscossione coattiva delle entrate, dello Stato e degli altri enti pubblici, si effettua mediante ruolo, senza che sia necessario impiegare lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

 

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