CESSIONE DELLA DETRAZIONE (RISPARMIO ENERGETICO).
Ecobonus: possibile la cessione per gli interventi su singole unità immobiliari
Diventa possibile cedere l’ecobonus spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Il via libera al trasferimento del beneficio è arrivato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019.
Il provvedimento precisa che il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione spet-tante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di ri-qualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
– dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
– di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni;
– solo per i soggetti che si trovano nella no tax area (incapienti): di istituti di credito e inter-mediari finanziari.
I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effet-tuati su singole unità immobiliari devono essere comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, può essere effettuata a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credi-to stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 (e, co-munque, sempre dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate).
7.7. ALTRI ONERI DETRAIBILI
Detrazioni fiscali per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto, ai contribuenti, una detrazione dall’imposta lor-da, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute (D.M. 20 marzo 2019).
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