Espropriazione per pubblico interesse (o utilita’) – in genere.

SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2019, N. 3517

Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 – Natura discrezionale – Contenuto – Valutazione di ragionevoli alternative – Necessità – Conseguenze – Obbligo di partecipazione del privato al procedimento – Sussistenza.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cd. acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ha natura di procedimento espropriativo semplificato di carattere eccezionale, volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione, bensì quello, autonomo, di soddisfare attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione delle opere già realizzate “sine titulo”; ne consegue che l’adozione di tale provvedimento presuppone una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo, non limitata genericamente alla eccessiva difficoltà od onerosità delle possibili soluzioni ma volta ad accertare l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione – prima fra tutte la restituzione del bene – in relazione alle quali il proprietario deve essere posto in grado di svolgere il proprio ruolo partecipativo secondo le regole generali sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

Si veda, Cass. Sez. U, Sentenza n.  15343 del 2018: In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto ? quale quello della acquisizione sanante ? introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva.

Altresì, Cass. Sez. 1, Sentenza n.  11258 del 2016: In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto “ex nunc”) la legalità amministrativa violata – costituendo, pertanto, una “extrema ratio” per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull’acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all’Amministrazione.

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