GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – OPERE PUBBLICHE.

ORDINANZA DEL 1° FEBBRAIO 2019, N. 3160

Appalto di opere pubbliche – Revisione prezzi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussistenza – Limiti – Fondamento – Fattispecie.

In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l’ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell’art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del “quantum debeatur”, incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'”an” ed al “quantum”, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l’accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell’appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito).

In precedenza:

1) Sez. U, Ordinanza n. 19567 del 2011: Le controversie in tema di modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici – analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale – sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel regime (applicabile nella specie “ratione temporis”) antecedente a quello di cui all’art. 133, lettera e), n. 2), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; indicativo in tal senso è l’art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel testo all’epoca vigente), il quale, facendo propria la previsione generale già contenuta nell’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ricomprende in tale giurisdizione le controversie relative “ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi” ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.

2)Sez. U, Sentenza n.  7176 del 2014:In tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di controversia risalga ad epoca precedente (ossia anteriore all’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) all’intera devoluzione delle questioni inerenti l’adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa dell’appaltatore si fondi su una delibera dell’Ente, che riconosca il diritto alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo.

3)Sez. U, Ordinanza n.  14559 del 2015: In tema di appalti pubblici, la pretesa dell’appaltatore espressamente ricondotta ad una specifica clausola del contratto, che si sostanzi nell’affermazione per cui tale clausola obbligherebbe la P.A. appaltante alla revisione del prezzo, si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale, che comporta l’accertamento di un diritto soggettivo e ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Lascia un commento