IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE.

Ripetizioni a studenti: pronto il codice tributo per pagare l’imposta sostitutiva. Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata; l’imposta sostitutiva è versata con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, con risoluzione n. 43/E del 12 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

– 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per le-zioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018;

– 1855 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per le-zioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018;

– 1856 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per le-zioni private e ripetizioni – SALDO – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018.

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