REGIME FORFETARIO.

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti (art. 6, D.L. n. 34/2019).

Data la decorrenza retroattiva della previsione, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del Decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul-le modifiche al regime forfetario dettate dalla legge di Bilancio 2019.

Tale legge ha infatti esteso il regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 in favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. In particolare, è stato ampliato l’ambito applicativo del regime forfetario mediante l’innalzamento della soglia limite dei ricavi/compensi (65.000 euro) e sono state modificate le altre condizioni di fruibilità. La nuova soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra 25.000 e 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.

Circa il passaggio dal regime semplificato al regime forfetario, la circolare n. 9/E/2019 chiarisce che, grazie alle modifiche normative operate dalla legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione.

Inoltre i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario. Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2019, i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione del requisito o si verifica taluna delle cause ostative. Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.

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