Scontrino e ricevuta fiscale.

Dal 1° luglio 2019 sarà avviata la nuova modalità di certificazione delle operazioni per commercianti e negozianti mediante lo scontrino elettronico che si accompagna all’introduzione di un nuovo obbligo: la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo inizialmente riguarderà esclusivamente i negozianti e commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, è rinviato invece, al 1° gennaio 2020, per tutti gli altri soggetti.

La memorizzazione e trasmissione giornaliera dei dati sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale e di registrazione (art. 24 del DPR 633/72), per cui l’esercente non dovrà più emettere scontrino o ricevuta fiscale. Su richiesta del cliente, le operazioni potranno essere documentate con il “documento commerciale” che, riportando anche il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente assume validità anche ai fini fiscali. Resta comunque l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico quando il cliente ne faccia esplicita richiesta.

Registratori di cassa

Naturalmente tale nuovo obbligo comporta che gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilati debbano adeguarsi alla novità dotandosi di registratori di cassa idonei alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. I registratori telematici sono stati identificati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016, e devono essere atti a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

È previsto un bonus fiscale per chi acquisterà un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020 dotato delle tecnologie necessarie ad adempiere ai nuovi obblighi.

Precisamente, il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del registratore di cassa fino ad un massimo di 250 euro.

Le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019 con il quale viene disposto che il credito:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

Attenzione: per mezzi di pagamento tracciabili si intendono assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il codice da utilizzare per la compensazione è il codice tributo “6899” istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019.

Esoneri

L’adempimento, come prevedibile, è in corso di perfezionamento. Ultimamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con il Decreto 10 maggio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019 n. 115), ha specificato gli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

  • Il decreto prevede in pratica che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:
  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (tra cui le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa, i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b), a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, nonché alle operazioni marginali rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi.

Nota bene: sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018.

  • alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per queste operazioni esonerate continua a sussistere l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

È data comunque facoltà ai soggetti interessati di poter scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Il decreto specifica altresì che tali esoneri sono da intendersi provvisori in quanto, con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il decreto esonera inoltre, fino al 31 dicembre 2019, dall’obbligo telematico per le operazioni diverse da cessioni di benzina o gasolio, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante i cui compensi o ricavi non superino l’uno per cento del volume d’affari del 2018. Anche in questo caso è data facoltà memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni.

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