Trust per disabili non autosufficienti.

La cosiddetta legge “il Trust dopo di noi” offre molti vantaggi fiscali. In generale è prevista la possibilità di trasferire beni e diritti, segregandoli attraverso l’atto di disposizione in trust , oppure con la costituzione di vincoli di destinazione (art. 2645 ter codice civile) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario in esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, quando finalizzati all’assistenza esclusiva della persona disabile.

Tale imposta, pertanto, non opera in sede di conferimento iniziale, ma solo nel caso in cui il disabile muoia e, quindi, il beneficiario finale dovrà assolvere il pagamento del 4% , rispetto all’eccedenza della franchigia di 1 milione di euro.

Se non sussistono altri beneficiari, un’ottima soluzione sarebbe quella di prevedere una devoluzione all’ente che ha assistito il disabile, (con tutte le esenzioni che coinvolgono soprattutto il terzo settore), che potrà utilizzare il patrimonio per supportare altre persone disabili, anche all’interno di progetti che coinvolgono più’ famiglie.

E’ evidente che se il disabile premuore rispetto al disponente, il patrimonio ritornerà nella sua disponibilità senza il pagamento del tributo successorio.

Infine è da segnalare la utilità di questi strumenti di tutela, che permettono di predisporre un progetto di vita e di protezione, per tutte le persone che versano in estreme difficoltà di vita . Ciò riguarda non solo l’organizzazione dei beni immobili e mobili, ma anche tutto quello che concerne le modalità di assistenza e di supporto.

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